Nel Comune di Bibiana l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è dovuta solo per il possesso di fabbricati e aree fabbricabili in quanto, visto che il Comune di Bibiana è situato in zona montana, i terreni agricoli non sono sottoposti alla tassazione per quanto riguarda l’ICI.
AREE FABBRICABILISono sottoposte a tassazione le aree FABBRICABILI. Con deliberazione di G.C. 129/2006 sono stati approvati i valori minimi, ai fini ICI, delle aree fabbricabili, con decorrenza 01.01.2007. Per la determinazione dell’importo è necessario pertanto considerare la zona in cui è ubicato il terreno e l’importo minimo da conteggiare per ogni metro quadrato.
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI In relazione al disposto dell’art. 1 del D.L. n° 93 del 27.05.2008: - E’ ESCLUSA dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1 (abitazioni signorili) A8 (ville) e A9 (castelli). Si ricorda che nel Regolamento Comunale sull’ICI non è indicato un limite di numero per le pertinenze, purché esse siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale. - Per unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si intendono anche quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, quindi per il Comune di Bibiana sono ESENTI le abitazioni e le relative pertinenze concesse in USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL II GRADO RESIDENTI nell’immobile stesso. Per usufruire dell’esenzione occorre che il proprietario compili una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e la consegni all’Ufficio Tributi. Il 16 giugno scade il termine per il versamento della prima rata dell’I.C.I., pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. L’imposta dovuta per l’anno in corso potrà essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. Il versamento deve essere effettuato su c/c postale 27648138 intestato a: Comune Bibiana ICI servizio tesoreria o mediante modello F24. II versamento non è dovuto se l'imposta da versare non è superiore a € 3,00 ANNUALI. DENUNCE DI VARIAZIONE: solo se l’immobile ha subito variazioni che comportano un differente imponibile ICI da versare non rilevabili dalle banche dati catastali (quindi non acquisiti e vendite) , il contribuente HA L’OBBLIGO di presentare la denuncia di variazione presso l’ufficio Tributi di questo Comune. Il mancato adempimento di tale obbligo, solo per i suddetti casi, comporta l’irrogazione di sanzioni pecuniarie. ALIQUOTE: - per le seconde case, aree fabbricabili e altri fabbricati: 7 per mille. - per le abitazioni principali di categoria A1 A8 e A9: 5 per mille con una detrazione d’imposta di € 103,29. ALIQUOTE AGEVOLATE: - per le abitazioni e relative pertinenze LOCATE A RESIDENTI: 6 per mille, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con copia del contratto di locazione - per l’abitazione posseduta da ANZIANO o disabile che acquisisce la residenza in ISTITUTO DI RICOVERO o sanitario a condizione che la stessa non risulti utilizzata né locata: 5 per mille senza detrazione per abitazione principale, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà